Art. 4.
(Esame di abilitazione e prova preselettiva).

      1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto, entro il mese di settembre di ogni anno, presso ciascuna sede di corte d'appello con decreto del Ministro della giustizia.
      2. L'esame deve essere svolto entro il successivo mese di novembre presso le sedi e nei giorni indicati dal decreto di cui al comma 1.
      3. L'esame ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi e ha valore di esame di Stato.
      4. È prevista una prova preselettiva, disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, cui sono sottoposti tutti i candidati che non hanno effettuato o superato l'esame conclusivo dei corsi formativi indicati al comma 5 dell'articolo 1.
      5. Il candidato che supera la prova preliminare, o che ne è esonerato ai sensi del comma 4, è ammesso a sostenere l'esame di abilitazione.